Quando si parla di regole sull'intelligenza artificiale si pensa subito all'AI Act. Ma un sistema AI è anche un software, consuma e produce dati, spesso gira su un servizio cloud e a volte è dentro un prodotto venduto ai clienti. Per questo lo riguardano anche norme nate per altri scopi: la NIS2 sulla sicurezza informatica, il Data Act sull'accesso ai dati e sul cambio di fornitore cloud, il Cyber Resilience Act sulla sicurezza dei prodotti digitali. In questa guida vediamo cosa chiede ciascuna, con le scadenze aggiornate a ottobre 2026, e dove si incrocia con l'AI.
Il quadro in una tabella
| Norma | Chi riguarda | Punto di contatto con l'AI | Date chiave |
|---|---|---|---|
| NIS2 Dir. UE 2022/2555, D.Lgs. 138/2024 | Medie e grandi imprese dei settori elencati, e indirettamente i loro fornitori | I sistemi AI sono asset da proteggere e i fornitori AI sono parte della catena di fornitura | Notifica incidenti da gennaio 2026; misure di base entro il 31 ottobre 2026 |
| Data Act Reg. UE 2023/2854 | Produttori e utenti di prodotti connessi, fornitori e clienti di servizi cloud | Accesso ai dati delle macchine per addestrare modelli; libertà di cambiare fornitore cloud e AI | Applicabile dal 12 settembre 2025; dati accessibili per progettazione dal 12 settembre 2026; switching gratuito dal 12 gennaio 2027 |
| Cyber Resilience Act Reg. UE 2024/2847 | Chi produce, importa o distribuisce prodotti hardware e software | Software con funzioni AI venduto nell'UE; collegamento con i requisiti di cybersicurezza dell'AI Act | Segnalazioni dall'11 settembre 2026; applicazione completa dall'11 dicembre 2027 |
| GDPR Reg. UE 2016/679 | Chiunque tratti dati personali | Ogni sistema AI che elabora dati di persone | In vigore dal 2018; modifiche del Digital Omnibus ancora in discussione |
NIS2: l'AI dentro la sicurezza informatica
La direttiva NIS2, recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024, impone misure di gestione del rischio informatico e obblighi di notifica degli incidenti ai soggetti "essenziali" e "importanti": imprese di medie e grandi dimensioni in settori come energia, trasporti, sanità, acqua, infrastrutture digitali, servizi ICT gestiti, manifattura di determinati prodotti, alimentare, rifiuti e chimica. La registrazione avviene sul portale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
Le scadenze italiane
- Notifica degli incidenti significativi al CSIRT Italia, operativa da gennaio 2026: preallarme entro 24 ore, notifica entro 72 ore, relazione finale entro un mese.
- Misure di sicurezza di base previste dalle determinazioni ACN: per i soggetti inseriti nell'elenco nel 2025 vanno rese operative entro il 31 ottobre 2026, con evidenze documentali. Per chi è stato inserito nel 2026 il termine è il 31 luglio 2027.
- Responsabilità dei vertici: gli organi di amministrazione approvano le misure, ne sorvegliano l'attuazione e devono seguire una formazione in materia di sicurezza.
Dove entra l'AI
- Inventario degli asset: server, modelli, basi di conoscenza e integrazioni AI vanno censiti come qualsiasi altro sistema.
- Catena di fornitura: un servizio AI in cloud è un fornitore ICT, con i relativi controlli su contratti, sicurezza e localizzazione dei dati.
- Controllo degli accessi: un assistente collegato ai documenti aziendali deve rispettare gli stessi permessi delle cartelle di rete.
- Rischi specifici: prompt injection, fughe di dati attraverso le risposte, uso non autorizzato di strumenti esterni da parte dei dipendenti.
- Incidenti: un malfunzionamento o una compromissione di un sistema AI che causa una grave perturbazione dei servizi rientra negli obblighi di notifica.
Le PMI escluse dall'ambito diretto della NIS2 ne sentono comunque gli effetti se forniscono soggetti essenziali o importanti: i clienti chiederanno garanzie di sicurezza anche sui sistemi AI usati per servirli. Le sanzioni arrivano fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale per i soggetti essenziali, 7 milioni o l'1,4% per quelli importanti.
Data Act: i dati delle macchine e la libertà di cambiare fornitore
Il Data Act si applica dal 12 settembre 2025 e regola chi può accedere ai dati generati dai prodotti connessi e a quali condizioni. Per chi usa l'AI contano soprattutto tre aspetti.
1. Accesso ai dati dei prodotti connessi
L'utente di un prodotto connesso, ad esempio un'azienda che ha acquistato un macchinario industriale con sensori, ha diritto di accedere ai dati che quel prodotto genera, gratuitamente e in un formato leggibile dalle macchine, e di condividerli con terzi. Dal 12 settembre 2026 i nuovi prodotti immessi sul mercato devono essere progettati per rendere questi dati accessibili direttamente. Per una PMI manifatturiera significa poter usare i dati delle proprie macchine per costruire modelli di manutenzione predittiva o di controllo qualità, anche con un fornitore diverso dal produttore. Ne parliamo nella pagina sull'AI per la manifattura.
2. Cambio di fornitore cloud
I fornitori di servizi di elaborazione dati, compresi molti servizi AI in cloud, devono consentire ai clienti di cambiare fornitore o di riportare i dati in casa, con un periodo di transizione di norma non superiore a trenta giorni. Dal 12 gennaio 2027 non potranno più addebitare costi per il cambio o per l'esportazione dei dati. È una garanzia utile anche quando si valuta un servizio AI: i dati caricati, le basi di conoscenza e le configurazioni devono poter essere portati via.
3. Clausole contrattuali sui dati
Il Data Act considera abusive alcune clausole sui dati imposte unilateralmente a un'impresa, ad esempio quelle che escludono la responsabilità per colpa grave o che permettono al fornitore di accedere ai dati del cliente in modo sproporzionato. Vale la pena rileggere i contratti dei servizi AI con questa lente.
Cyber Resilience Act: se vendi software con l'AI
Il Cyber Resilience Act fissa requisiti di sicurezza per i prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato UE: dispositivi connessi e software, inclusi quelli con funzioni di intelligenza artificiale. Riguarda chi produce, importa o distribuisce questi prodotti, non chi si limita a usarli.
- Dall'11 settembre 2026 i produttori devono segnalare le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti gravi tramite la piattaforma unica di segnalazione dell'ENISA: allerta entro 24 ore, notifica entro 72 ore e relazione finale.
- Dall'11 dicembre 2027 si applicano tutti gli altri obblighi: sicurezza fin dalla progettazione, gestione delle vulnerabilità per tutto il periodo di supporto, aggiornamenti di sicurezza, documentazione, marcatura CE.
- Le sanzioni arrivano fino a 15 milioni di euro o al 2,5% del fatturato mondiale.
C'è un collegamento diretto con l'AI Act: un sistema AI ad alto rischio che è anche un prodotto con elementi digitali e rispetta i requisiti essenziali del Cyber Resilience Act si considera conforme ai requisiti di cybersicurezza dell'AI Act. Per le software house che integrano funzioni AI nei propri prodotti conviene quindi pianificare le due conformità insieme; ne parliamo nella pagina sull'AI per le software house.
Chi invece compra software, compresi gli strumenti AI, può usare il Cyber Resilience Act come criterio di scelta: chiedere ai fornitori come gestiscono vulnerabilità e aggiornamenti e per quanto tempo garantiscono il supporto.
GDPR: le modifiche in discussione
Il GDPR resta la norma di riferimento per qualsiasi sistema AI che tratti dati personali; il quadro completo è nella pagina AI e GDPR in azienda. Il pacchetto Digital Omnibus presentato dalla Commissione a fine 2025 conteneva anche modifiche al GDPR, ad esempio sull'uso dei dati personali per addestrare modelli e sulla definizione stessa di dato personale. A differenza della parte sull'AI Act, già in vigore, a ottobre 2026 queste modifiche sono ancora in discussione tra Parlamento e Consiglio, con molte critiche da parte delle autorità di protezione dei dati. Fino all'eventuale approvazione valgono le regole attuali.
Come tenere insieme tutto: un solo inventario
Le norme sono diverse ma chiedono spesso le stesse informazioni di partenza. Conviene costruire un unico inventario dei sistemi AI e dei relativi fornitori, da usare per più scopi:
- per l'AI Act: ruolo dell'azienda e livello di rischio di ciascun sistema;
- per il GDPR: dati personali trattati, base giuridica, luogo di elaborazione, collegamento al registro dei trattamenti;
- per la NIS2: asset, fornitori, misure di sicurezza e procedure di gestione degli incidenti;
- per il Data Act: contratti cloud, portabilità dei dati, accesso ai dati delle macchine.
Un'architettura on-premise non esonera da nessuna di queste norme, ma riduce i punti da presidiare: meno fornitori esterni nella catena, nessun trasferimento di dati da giustificare, nessun vincolo di uscita da un servizio cloud. Il quadro generale è nella pagina Normative AI.
Nota. Contenuto informativo aggiornato a ottobre 2026. Le scadenze NIS2 dipendono dalla data di inserimento nell'elenco ACN: verificale nella comunicazione ricevuta e sul sito dell'Agenzia. Non costituisce consulenza legale.
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