AI Act · Rischio 📅 Aggiornato al 15 ottobre 2026 ⏱ 8 min di lettura

AI Act: i livelli di rischio e come classificare i sistemi AI in azienda

L'AI Act non tratta tutta l'intelligenza artificiale allo stesso modo. Gli obblighi dipendono da cosa fa il sistema e su chi ha effetto: lo stesso modello linguistico può essere a rischio minimo quando riassume un manuale tecnico e ad alto rischio quando ordina i curriculum dei candidati. Classificare correttamente ogni strumento è quindi il primo passo di qualsiasi percorso di conformità. In questa guida vediamo i quattro livelli, le date aggiornate dopo il Digital Omnibus e un metodo pratico per fare la classificazione in azienda.

I quattro livelli in sintesi

LivelloEsempiCosa comportaDa quando
InaccettabilePunteggio sociale, manipolazione, riconoscimento delle emozioni al lavoroVietato2 febbraio 2025
AltoSelezione del personale, credito, AI nei dispositivi medici e nei macchinariRequisiti tecnici, documentazione, supervisione umana, registrazione2 dicembre 2027 (Allegato III), 2 agosto 2028 (Allegato I)
LimitatoChatbot, contenuti generati, deepfakeObblighi di trasparenza (art. 50)2 agosto 2026
MinimoRicerca nei documenti, riassunti, filtri antispam, previsioni di venditaNessun obbligo specifico oltre all'alfabetizzazione (art. 4)Art. 4 dal 2 febbraio 2025

Accanto ai livelli di rischio c'è un binario separato per i modelli di AI per finalità generali (GPAI), cioè i grandi modelli come quelli alla base di ChatGPT, Gemini o dei modelli open-weight. I loro obblighi riguardano chi sviluppa il modello e sono in vigore dal 2 agosto 2025. Ne parliamo più sotto.

Rischio inaccettabile: le pratiche vietate

L'art. 5 elenca gli usi dell'AI considerati incompatibili con i diritti fondamentali. Sono vietati dal 2 febbraio 2025:

Il Digital Omnibus ha aggiunto due divieti, in vigore dal 2 dicembre 2026: i sistemi che generano immagini intime o sessualmente esplicite realistiche di una persona identificabile senza il suo consenso, e quelli che generano materiale pedopornografico.

Per una PMI il punto da presidiare è soprattutto il riconoscimento delle emozioni: software che analizzano il tono di voce degli operatori di un call center o le espressioni dei dipendenti in videochiamata per valutarne lo stato d'animo rientrano nel divieto.

Alto rischio: le due strade

Un sistema è ad alto rischio in due casi.

1. AI integrata in prodotti già regolamentati (Allegato I)

Quando il sistema AI è un componente di sicurezza di un prodotto soggetto a normative UE di sicurezza che richiedono una valutazione di conformità da parte di terzi: macchinari, dispositivi medici, giocattoli, ascensori, apparecchi radio e altri prodotti elencati nell'Allegato I. Per questi gli obblighi si applicano dal 2 agosto 2028. Riguarda soprattutto i produttori, ad esempio chi costruisce macchine con funzioni di visione artificiale per la sicurezza degli operatori.

2. AI usata in ambiti sensibili (Allegato III)

Quando il sistema è usato in uno degli ambiti elencati nell'Allegato III. Per questi gli obblighi si applicano dal 2 dicembre 2027:

Per un'azienda privata gli ambiti più frequenti sono il personale e, nel settore finanziario e assicurativo, il credito e le polizze vita e malattia.

L'eccezione dell'art. 6, paragrafo 3

Un sistema usato in un ambito dell'Allegato III non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo per salute, sicurezza o diritti fondamentali, perché non incide in modo rilevante sull'esito delle decisioni. Succede quando il sistema:

L'eccezione non vale mai se il sistema effettua profilazione di persone fisiche. Chi la invoca deve documentare la propria valutazione prima di immettere il sistema sul mercato e registrarlo nella banca dati UE; dopo il Digital Omnibus le informazioni richieste per la registrazione sono ridotte, ma l'obbligo resta.

Cosa deve fare chi usa un sistema ad alto rischio

La maggior parte degli obblighi pesa sul fornitore: gestione dei rischi, qualità dei dati, documentazione tecnica, registrazione automatica degli eventi, accuratezza e sicurezza, valutazione di conformità e marcatura CE. Per PMI e small mid-cap il Digital Omnibus prevede una documentazione tecnica semplificata e un sistema di gestione della qualità proporzionato.

Anche l'azienda che usa il sistema (il deployer) ha però obblighi propri (art. 26):

Gli enti pubblici, i privati che forniscono servizi pubblici e chi usa l'AI per il merito di credito o per le assicurazioni vita e malattia devono inoltre svolgere una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA, art. 27), che si affianca alla DPIA prevista dal GDPR.

Quando il deployer diventa fornitore

Secondo l'art. 25 un'azienda che usa un sistema ad alto rischio ne diventa fornitore, con tutti i relativi obblighi, se ci appone il proprio nome o marchio, se lo modifica in modo sostanziale, oppure se cambia la finalità di un sistema non ad alto rischio facendolo diventare tale. Esempio tipico: adattare un assistente generico per fargli valutare e ordinare i candidati.

I modelli per finalità generali (GPAI)

Gli obblighi sui modelli GPAI (documentazione tecnica, informazioni per chi li integra, politica sul diritto d'autore, sintesi dei dati di addestramento e, per i modelli a rischio sistemico, valutazioni e gestione dei rischi) riguardano chi sviluppa e immette sul mercato il modello. Un'azienda che scarica un modello open-weight e lo installa sul proprio server per uso interno non diventa per questo fornitore del modello.

Lo diventa solo se lo modifica in modo significativo: le linee guida della Commissione indicano come soglia orientativa un addestramento aggiuntivo che usi più di un terzo della potenza di calcolo dell'addestramento originale. Un fine-tuning LoRA sui documenti aziendali resta di norma molto al di sotto.

Rischio limitato e rischio minimo

I sistemi che interagiscono con le persone o generano contenuti hanno obblighi di trasparenza, in vigore dal 2 agosto 2026: chi parla con un chatbot deve saperlo, i contenuti sintetici devono essere marcati, i deepfake dichiarati. I dettagli sono nella guida sull'articolo 50.

Tutto il resto è a rischio minimo: non ci sono obblighi specifici oltre all'alfabetizzazione AI, e l'AI Act incoraggia l'adesione volontaria a codici di condotta. Qui ricade la gran parte degli usi aziendali tipici.

Come classificare i sistemi AI in azienda

Un metodo semplice, da ripetere per ogni strumento:

Esempi di classificazione

Uso in aziendaLivello probabileNote
Assistente che risponde sui manuali tecnici e le procedure interneMinimoArt. 4; per la trasparenza basta un'etichetta nell'interfaccia; GDPR se i documenti contengono dati personali
Estrazione automatica dei dati da fatture e ordiniMinimoCompito procedurale, nessuna decisione su persone
Chatbot di assistenza clienti sul sitoLimitatoVa dichiarato che si parla con un'AI (art. 50)
Immagini di prodotto generate per il catalogoLimitatoMarcatura del fornitore dello strumento; dichiarazione se sono deepfake realistici
Software che ordina e scarta i CV dei candidatiAltoAllegato III, occupazione; profilazione, quindi niente eccezione
Sistema che riscrive in forma corretta le note di un selezionatoreProbabilmente non altoPossibile eccezione art. 6(3): migliora un'attività umana già completata
Analisi delle emozioni degli operatori del call centerVietatoRiconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro

Le conclusioni della tabella sono indicative: la classificazione dipende dai dettagli dell'uso e va verificata caso per caso. Per passare all'azione, la checklist AI Act e GDPR mette in sequenza tutti i passaggi; il quadro generale delle norme è nella pagina Normative AI.

Nota. Contenuto informativo aggiornato a ottobre 2026 (AI Act come modificato dal Reg. UE 2026/1744). Non costituisce consulenza legale: per la classificazione dei sistemi della tua azienda rivolgiti al tuo DPO o a un legale esperto.

Paolo Antonio Reina

CEO & Co-Founder di Gaulin.ai. Oltre 20 anni su sistemi B2B enterprise; contributor del progetto open-source RAGflow. Scopri chi siamo →

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