AI Act · Art. 50 📅 Aggiornato al 15 ottobre 2026 ⏱ 6 min di lettura

Art. 50 AI Act: gli obblighi di trasparenza per chatbot, deepfake e contenuti generati

Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 dell'AI Act. L'idea è semplice: le persone devono sapere quando parlano con una macchina e quando un contenuto è stato generato o manipolato dall'intelligenza artificiale. Il Digital Omnibus non ha rinviato questi obblighi, salvo una breve proroga per la marcatura dei contenuti dei sistemi già sul mercato. Vediamo chi deve fare cosa e come si applicano ai casi più comuni in azienda: chatbot sul sito, voicebot, immagini e testi generati.

I quattro obblighi in sintesi

ObbligoChiCosa fare
Interazione con l'AI (par. 1)Fornitore del sistemaProgettare chatbot e voicebot in modo che le persone sappiano di interagire con un'AI, salvo che sia evidente
Marcatura dei contenuti sintetici (par. 2)Fornitore del sistemaMarcare audio, immagini, video e testi generati in un formato leggibile dalle macchine e rilevabile
Emozioni e biometria (par. 3)DeployerInformare le persone esposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica
Deepfake e testi di interesse pubblico (par. 4)DeployerDichiarare che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente

Le informazioni vanno date in modo chiaro e distinguibile, al più tardi al momento della prima interazione o esposizione, e devono essere accessibili anche alle persone con disabilità.

Fornitore o deployer: chi deve fare cosa

La distinzione conta, perché due obblighi pesano su chi realizza il sistema e due su chi lo usa. Un'azienda che acquista un chatbot già pronto da un fornitore è deployer: il fornitore deve averlo progettato in modo conforme, ma conviene verificarlo nel contratto e nella configurazione. Un'azienda che costruisce il proprio assistente, anche partendo da un modello open-weight, e lo mette in servizio con il proprio nome è invece fornitore di quel sistema, e gli obblighi dei paragrafi 1 e 2 sono suoi.

Chatbot e voicebot: dire che è un'AI

Chi interagisce con un sistema AI deve esserne informato, a meno che non sia evidente dal contesto per una persona ragionevolmente informata. In pratica, per non correre rischi:

Contenuti sintetici: la marcatura

I fornitori di sistemi che generano audio, immagini, video o testo devono fare in modo che i risultati siano marcati in un formato leggibile dalle macchine e riconoscibili come generati artificialmente: filigrane digitali, metadati, firme crittografiche o combinazioni di queste tecniche, nei limiti di quanto tecnicamente possibile. L'obbligo non si applica alle funzioni di semplice assistenza alla scrittura che non modificano in modo sostanziale il contenuto fornito dall'utente.

Per i sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 il Digital Omnibus concede tempo fino al 2 dicembre 2026; i sistemi nuovi devono essere conformi da subito. La Commissione accompagna questo obbligo con linee guida e con un codice di buone pratiche su marcatura ed etichettatura dei contenuti generati: conviene seguirne la versione più recente.

Per un'azienda che usa strumenti di terzi per generare immagini o testi, la marcatura è compito del fornitore dello strumento. Diventa compito dell'azienda se il generatore è suo.

Deepfake: dichiararli

Chi usa un sistema AI per generare o manipolare immagini, audio o video che somigliano in modo realistico a persone, oggetti, luoghi o eventi esistenti, e che potrebbero sembrare autentici, deve dichiarare che il contenuto è artificiale. Per le opere chiaramente artistiche, satiriche o di finzione l'obbligo si riduce a segnalare l'esistenza del contenuto generato in modo da non rovinarne la fruizione.

Esempi tipici in azienda: un video promozionale con un portavoce generato, la voce clonata di un dirigente in un messaggio, una foto realistica di uno stabilimento che non esiste. Restano fuori le immagini palesemente illustrative, come un'icona o un disegno stilizzato.

In Italia la Legge 132/2025 ha introdotto anche un reato specifico per chi diffonde senza consenso contenuti falsificati con l'AI che causano un danno ingiusto a una persona.

Testi pubblicati su questioni di interesse pubblico

Chi pubblica testi generati o manipolati dall'AI allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve dichiararlo. L'obbligo non si applica se il testo è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona fisica o giuridica ne ha la responsabilità editoriale.

Per un blog aziendale di approfondimento o una newsletter di settore la soluzione più semplice è doppia: una revisione umana documentata e una nota che spieghi come vengono prodotti i contenuti. Le news generate dal nostro Giornalista AI, ad esempio, riportano in calce che sono state prodotte con l'intelligenza artificiale.

Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica

Chi usa sistemi che riconoscono le emozioni o classificano le persone in base a dati biometrici deve informare le persone esposte, nel rispetto anche del GDPR. Attenzione però: il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole è vietato dall'art. 5, salvo motivi medici o di sicurezza. Per un'azienda questo obbligo riguarda quindi soprattutto usi rivolti ai clienti, come l'analisi delle reazioni in un punto vendita, che comunque sollevano questioni rilevanti di protezione dei dati.

Casi pratici

SituazioneCosa fare
Chatbot di assistenza sul sito, acquistato da un fornitoreVerificare che si presenti come AI fin dal primo messaggio; prevedere il passaggio a un operatore
Assistente costruito in proprio su un modello open-weightL'azienda è fornitore: avviso di interazione con l'AI; marcatura se genera contenuti diffusi all'esterno
Voicebot che risponde al centralinoAvviso all'inizio della chiamata
Immagini di prodotto generate con uno strumento di terziMarcatura a carico dello strumento; dichiarazione se l'immagine è realistica e può trarre in inganno
Video con avatar o voce sintetica di una persona realeDichiarare che il contenuto è generato; consenso della persona
Articoli del blog scritti con l'AIRevisione umana e responsabilità editoriale; nota sulle modalità di produzione
Email commerciali scritte con l'AI e riviste da una personaNessun obbligo specifico dell'art. 50; resta buona pratica la trasparenza

Le sanzioni

La violazione degli obblighi dell'art. 50 rientra nella fascia intermedia dell'AI Act: fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo. Per PMI e small mid-cap si applica l'importo più basso tra i due, e le autorità possono ricorrere anche ad avvertimenti e prescrizioni. In Italia la vigilanza spetta alle autorità designate dalla Legge 132/2025.

Checklist rapida

Il quadro completo delle norme è nella pagina Normative AI.

Nota. Contenuto informativo aggiornato a ottobre 2026 (art. 50 AI Act, con il regime transitorio introdotto dal Reg. UE 2026/1744). Non costituisce consulenza legale.

Paolo Antonio Reina

CEO & Co-Founder di Gaulin.ai. Oltre 20 anni su sistemi B2B enterprise; contributor del progetto open-source RAGflow. Scopri chi siamo →

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